Questa tipologia di lavoro richiede una preparazione e una formazione teorica e pratica rilasciata da enti certificati.
Per lavoro in quota si intende un intervento in cui l’addetto sia esposto ad un rischio di caduta superiore ai 2 metri da un piano stabile. Le normative vigenti impongono che per svolgere lavori in quota vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale o collettiva.
I lavori in quota su fune permettono all’operatore di effettuare l’accesso e il posizionamento mediante l’uso di funi ancorate alla struttura sulla quale viene svolto l’intervento, il tutto in completa sicurezza e comodità dell’operatore.
IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, contiene disposizioni generali e specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni Art 37 per la formazione generale dei lavoratori e dei loro rappresentanti Decreto legislativo 359/99 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" DECRETO 15 luglio 2003, n.388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.